Il “regime de minimis” consiste nell’individuazione di agevolazioni economiche di piccola entità che possono essere concesse a imprese uniche in un determinato arco di tempo, senza violare le norme sulla concorrenza sul mercato.
Il “regime de minimis” è stato introdotto dall’UnioneEuropea come strumento per regolare lo Stato e le Amministrazioni Pubbliche nell’erogazione alle imprese (PMI) di agevolazioni economiche.
L’Unione Europea, infatti, non permette agli Stati Membri di aiutare le imprese con sovvenzioni economiche per non falsare il mercato e la concorrenza.
Nella fattispecie, il “de minimis” consiste in aiuti di piccola entità che non superano i massimali stabiliti e che pertanto sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea di cui all’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Trattato UE 26.10.2012, G.U. UE 26.10.2012 n. C 326), poiché si presume che queste agevolazioni non incidano in modo significativo sulla concorrenza sul mercato.
Nello specifico, lo Stato e le varie Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese entro il limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti e autorizzati espressamente dalla Commissione Europea.
Ogni misura o bando di finanziamento pubblico deve essere, in primis, notificato alla Commissione stessa, fatta eccezione per aiuti di piccola entità, definiti, appunto, “de minimis”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro (fino al 2006 il limite era di 100.000 euro).
Eccezione temporanea Recovery Plan.
Nell’ambito del Recovery Plan approvato nel novembre 2008, per affrontare la situazione di crisi economica, la Commissione europea ha deciso di innalzare la soglia massima di 200mila euro a 500mila euro nell’arco di un triennio.
La modifica temporanea del quadro di riferimento per gli aiuti di Stato, approvata con la Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01, è stata recepita in Italia con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009.
Sono però previste delle distinzioni in relazione al quantitativo massimo di contributi ottenibili, regolati dal Regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 che prevede un massimale, al di sotto del quale l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile.
In particolare:
Queste esclusioni non hanno carattere soggettivo ma oggettivo, in quanto sono connesse alle attività e alle caratteristiche dell’aiuto.
Sostanzialmente, l’Amministrazione finanziaria (M.I.S.E., regioni, Camere di Commercio, etc.) ha la possibilità di erogare, in caso di necessità, aiuti alle imprese. Possono essere aiuti legati al sostenimento della crescita di start-up o di PMI, oppure aiuti legati a periodi di crisi.
All’interno della nozione di aiuto sono compresi tutti i tipi di trasferimento di risorse statali e vantaggi economici, che possono essere di tipo diretto o indiretto, come ad esempio:
Il requisito soggettivo sostanziale richiesto per accedere alle agevolazioni “de minimis” è che l’azienda abbia sede in Italia. Non è prevista invece una distinzione per dimensione o per forma giuridica.
Mentre, sono escluse da questa tipologia di aiuti le imprese che operano nei seguenti settori:
È importante sottolineare che per individuare se un’impresa può ottenere un aiuto di Stato in regime “de minimis” occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti in regime “de minimis” dall’impresa, e a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, etc.), nell’arco di tre esercizi finanziari, che deve essere valutato su base mobile (c.d. “rolling basis”). Sarà poi compito degli Stati membri UE controllare che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano state applicate le norme sul cumulo. Tale controllo avviene attraverso una dichiarazione su eventuali altri aiuti “de minimis” ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato. Inoltre, è utile ricordare che il finanziamento si considera concesso nel momento in cui viene accordato, e non facendo riferimento a un criterio di tipo finanziario.
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