La misura, prevista dall’articolo 38-bis del “Decreto Rilancio” è finalizzata a “sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo” mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di nuova o recente costituzione operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.
Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell'elenco dei codici ATECO ammessi (pdf), integrato con decreto 18 maggio 2021,come risultante dal codice “prevalente” di attività comunicato al Registro delle imprese.
Alla data di presentazione della domanda le già menzionate piccole imprese devono inoltre: risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di 5 anni; svolgere in Italia una o più delle attività economiche; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione; essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi; non avere ancora distribuito utili. non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla precedente lettera c).
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